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ARGOMENTO: Lex

Lex 07/10/2009 19:40 #13723

In materia di responsabilità civile è esclusa la responsabilità dell’importatore per una autovettura affetta da vizi costruttivi se il veicolo è costruito nell’Unione Europea
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La Cassazione ha affrontato il caso dell’acquirente di un autoveicolo che rimase coinvolto in un sinistro stradale, causato dal contemporaneo ed ingiustificato scoppio degli airbags durante la marcia.
Ritenendo che lo scoppio fosse da ascriversi ad un vizio costruttivo, il proprietario chiese il risarcimento del danno alla società importatrice del mezzo, costruito in altro Paese dell’Unione Europea.
La Corte di Cassazione, tuttavia, decidendo nel merito, ha escluso la legittimazione passiva dell’importatore. In altre parole il proprietario del veicolo non doveva rivolgersi all’importatore, bensì al produttore.
Ciò in forza dell’art. 3, quarto comma, del d.p.r. 24 maggio 1988 n. 224 che consente al consumatore di promuovere il giudizio risarcitorio direttamente nei confronti del produttore.
Quando, perciò, quest’ultimo sia noto, l’importatore e distributore in Italia non risponde dei danni causati dal difetto di fabbricazione del veicolo stesso, dei quali deve invece rispondere il solo produttore.

Il danneggiato ha diritto a farsi assistere da un legale di fiducia, e ad essere rimborsato, anche nella fase stragiudiziale
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Il danneggiato ha diritto a farsi assistere da un legale di fiducia, e ad essere rimborsato, anche nella fase stragiudiziale
Il danneggiato che, a seguito di un sinistro stradale, si faccia assistere da un legale di fiducia, ha diritto di ottenere dall'impresa di assicurazione il rimborso delle spese legali anche se non sono trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di risarcimento.
Il rimborso delle spese legali da parte delle assicurazioni si fonda sul diritto del danneggiato di farsi assistere da un legale di fiducia per ottenere il risarcimento. Il diritto di difesa deve essere garantito anche nella fase stragiudiziale, considerato che il danneggiato è certamente la parte debole nel rapporto con le società assicuratrici. Le spese legali sono dovute dall’assicuratore indipendentemente dalla proposizione di una domanda giudiziale ed indipendentemente dall’inutile decorso del termine di sessanta giorni.
Questo è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione (v.sentenza n. 11606 del 31 maggio 2005) che ha rigettato il ricorso della compagnia di assicurazione secondo cui le spese di assistenza stragiudiziale erano dovute solo dopo il decorso di sessanta giorni dall’invio di una raccomandata con la quale l’avvocato aveva richiesto il risarcimento a nome del danneggiato.
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Re:Lex 08/10/2009 18:13 #13852

Spero di non avere MAI bisogno di queste informazioni ;)

Grazie comunque.
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