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ARGOMENTO: Fantomatico art.78 del codice della strada

Fantomatico art.78 del codice della strada 07/05/2012 19:46 #180823

Salve a tutti,oggi avendo una giornata libera ed essendo interessato dopo i vari discorsi di xeno,multe ritiri di libretti ecc ho fatto una ricerca un poco più accurata su vari siti,rileggendo anche il CdS che ho in casa.
Spero di fare cosa gradita con questo post,spero di non fomentare flame o altro, e spero di non postare qualcosa di inutile.


Andiamo a noi:
Ormai conosciuta da molti e spauracchio di tanti è l'applicazione da parte delle FdO del famoso articolo 78 comma 3 del codice della strada,per quanto riguarda le modifiche alle caratteristiche costruttive e ai dispositivi d’equipaggiamento e persino a componenti che sicuramente “caratteristiche costruttive”, ai fini della norma, non sono, che prevede da 389€ a 1.596€ di multa più ritiro libretto e visita in Motorizzazione. Le vicende più frequenti riguardano, per le moto, il terminale di scarico, gli specchietti retrovisori, gli indicatori di direzione, il portatarga e, per le auto, le famigerate lampadine xeno o blu nei fari, le lucette blu sul cofano, le varie appendici aerodinamiche, i sedili di tipo sportivo, le ruote maggiorate, la carreggiata allargata con distanziali, i vetri oscurati e tamarrerie varie.

Nel dettaglio l'articolo 78 cita:
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.

2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.

3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.

4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

L’art. 78, al comma 1, prescrive l’obbligo di visita e prova per:
a) modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell’art. 71;
b) modifiche ai dispositivi d’equipaggiamento indicati nell’ art. 72;
c) sostituzione o modifica del telaio.
Il comma 1 ha carattere esclusivamente precettivo e non prevede sanzioni, che vanno desunte da altre norme, dal 3° comma in primis.
Il comma 3 prevede la sanzione pecuniaria di 389 € in 3 distinte ipotesi:
1) veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate
- nel certificato di omologazione
- o di approvazione
- e nella carta di circolazione;
2) telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova;
3) telaio sostituito in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova. Fine del discorso.

Invece molti ritengono opportuno andare oltre, secondo il seguente “ragionamento”:
“Visto che il comma 1 prescrive la visita e prova in caso di “modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali di cui all’art. 71 e/o ai dispositivi d’equipaggiamento indicati nell’art. 72”, la sanzione si applica anche a chi circola con dispositivi modificati o non originali”
Ed ecco il perchè ad esempio dell'applicazione del 78/3 per luci xeno ecc.
Altri si spingono ancora più in là: “Gli artt. 227 e 228 del Regolamento di Esecuzione, rispettivamente correlati agli artt. 71 e 72 del Codice, chiariscono che “Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell’appendice V al presente titolo”, ergo il 78/3 si applica in tutti i casi di modifica o sostituzione di una qualunque di queste componenti.”
Tale Appendice riporta un lunghissimo elenco di tali caratteristiche, riguardanti ad esempio massa, dimensioni e sbalzi, tipo di carrozzeria, numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile, consumo, accelerazione in piano, massa rimorchiabile, impianto elettrico, sistema frenante, specchi retrovisori, riscaldamento, tergilavacristallo parabrezza, cerchi e ruote, pneumatici e sospensioni, portabagagli, autoradio, antenna radio o radiotelefonica… centinaia di voci. Che, evidentemente, non possono rientrare tutte fra quelle la cui modifica importa violazione dell’art. 78: che senso ha sanzionare uno perché ha sostituito l’autoradio originale con un’altra più sofisticata?
La verità è che l’Appendice V elenca le caratteristiche costruttive che vanno esaminate per l’omologazione di un prototipo: il DTT della provincia in cui una Casa presenta un nuovo modello deve valutare se quelle caratteristiche rispondano ai requisiti di legge. Alcun di esse sono necessarie (dimensioni, pesi, potenza ,alimentazione, numero marce ecc.), altre no (sedili bambini, autoradio, portasci ecc.) ma, se ci sono, devono corrispondere a modelli già omologati.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Anzitutto, l’art. 78/3 non dice affatto: “in tutti i casi indicati dal comma 1”. Prevede invece quelle 3 distinte ipotesi che ho su evidenziato, descrive analiticamente tre fattispecie alle quali ricollega la sanzione e non opera nessun rinvio ad altre norme, né tantomeno ad appendici di sorta. Il dubbio sorge dal richiamo ai documenti “certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione…”
Ora, soffermiamoci un attimo sul periodo: “… al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione O di approvazione E nella carta di circolazione…”
Il legislatore non mette mai le congiunzioni a caso: quella E significa che sono sanzionate col 3° comma del 78 solo le modifiche alle caratteristiche costruttive e ai dispositivi d’equipaggiamento non conformi a quelle indicate (alternativamente) nel certificato di omologazione O in quello di approvazione E (cumulativamente) anche nella carta di circolazione.
E’ il caso, ad esempio, dell’elaborazione fisica del propulsore o della sostituzione/rimappatura della centralina, che regalano al motore una manciata di cavalli e variano il numero di giri e il regime di coppia massima; di pneumatici di misura diversa da quella ammessa, che è riportata appunto sulla CdC; di un gancio di traino o di un impianto gpl, anche omologati (e quindi con regolare certificato di omologazione), ma senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova dopo l’installazione e quindi in assenza di certificato di approvazione.
Una riprova la desumiamo dallo stesso titolo dell’art. 78: “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”. Infatti l’art. 78, 4° c. prevede la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione per il suo aggiornamento. La cosa ha evidentemente un senso solo per quelle modifiche che riguardino caratteristiche costruttive riportate sulla cdc, sulla quale dovrà essere apposta annotazione di approvazione. Non ha senso invece per quelle che non possono figurare in essa: che aggiornamento si dovrebbe registrare per un componente da essa non previsto né menzionato?
Per le modifiche ai dispositivi di cui agli art. 71 e 72 sono previste specifiche sanzioni e, in ossequio al principio di specialità, si devono applicare quelle. Che, altrimenti, adottando il principio del 78 pigliatutto non troverebbero mai applicazione.
Ad esempio, per quanto riguarda i sistemi di frenatura, menzionati dall’art. 71, può capitare di imbattersi in dischi freni e/o pinze e tubi sostituiti, per assicurare all’impianto del veicolo maggior efficienza frenante. A parte l’ovvia ma inutile considerazione che ciò aumenta anziché diminuire la sicurezza complessiva del mezzo, occorre anzitutto che tali sistemi siano omologati (possesso del certificato di omologazione, in genere allegato alla confezione di vendita) e che il veicolo, sottoposto a visita e prova, sia accompagnato da certificato di approvazione del sistema installato. Ove uno dei certificati, o entrambi, manchino, scatterà la sanzione prevista dal 71, ma non anche quella del 78, per il semplice motivo che tale caratteristica costruttiva non compare nella CdC.
In merito alle modifiche ai dispositivi di illuminazione di cui all’art. 72 (lett. a) o all’impianto di scarico (lett. b) vale lo stesso discorso: il dispositivo dev’essere omologato e, dopo l’installazione, il veicolo va sottoposto a visita e prova per il rilascio del certificato di approvazione, ai sensi del 78/1. In caso contrario, si applica la sanzione prevista dallo stesso art. 72, che potrà concorrere con altre ipotesi, ad es. art. 155, nel caso in cui lo scarico, oltre che modificato/sostituito, fosse più rumoroso dell’originale o 153 c.9 nel caso di luci supplementari, neon ecc.

Tutto questo lungherrimo discorso per confermare a tutti che in caso di sostituzione dei "dispositivi di equipaggiamento" col caxxo che possono infilare il 78/3 in quanto si andrebbe a violare al massimo il 78 comma 1,che si rifà all'art 72.
Con questo non sto dicendo...tranquilli montate gli xeno, perchè comunque ci vuole sempre l'omologazione da parte della motorizzazione,però almeno se vi dovessero fermare e rompere le palle sapete come poter rispondere e contestare in quanto non si va a modificare nulla di quello indicato proprio al comma 3 del 78, al massimo si sostituisce un "dispositivo di equipaggiamento"
Tra l'altro cosa interessante è il comma 11 dell'art 72
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.

Spero di aver fatto cosa gradita e se ho postato qualcosa di troppo mi scuso con gli Admin :laugh:
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Re:Fantomatico art.78 del codice della strada 07/05/2012 22:11 #180853

Allego inoltre i motivi per l'aggiornamento della carta di circolazione:
Motivi tecnici a seguito di:

• Modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, al telaio o ai dispositivi di equipaggiamento ovvero al cambio di destinazione o d'uso del veicolo. L'aggiornamento avviene mediante l'emissione di un duplicato del documento di circolazione ovvero mediante emissione di un tagliando autoadesivo (MC 951);

Motivi amministrativi a seguito di:

• Cambio di proprietà o di residenza dell'intestatario. L'aggiornamento ha luogo mediante emissione di un tagliando autoadesivo (MC 951);

• Revisione. L'esito dell'operazione viene certificato mediante l'emissione di un tagliando autoadesivo (MC 956) o l'apposizione di timbro ad inchiostro.

Tuttavia, qualora vengano richieste più operazioni contestuali (ad esempio aggiornamento per installazione di un gancio di traino e passaggio di proprietà) l'UMC competente emette solamente un duplicato della carta di circolazione omettendo l'emissione dell'etichetta autoadesiva.

L'aggiornamento del documento di circolazione può essere effettuato sulla base di:

• Visita e prova del veicolo (aggiornamento tecnico)

• Apposita documentazione, senza sottoporre a visita e prova il veicolo (aggiornamento amministrativo).

L'aggiornamento tecnico o amministrativo della carta di circolazione presuppone la presentazione di una formale richiesta al competente UMC mediante modello TT 2119 adeguatamente compilato unitamente alla documentazione prescritta caso per caso.



Tabella riepilogativa delle modalità di aggiornamento della carta di circolazione


Legenda:
Voce
Caratteristica modificata
Aggiornamento
Modalità di aggiornamento


Masse
Variazioni tara entro +/- 3% oppure 5% (N1 o M2 non sup. a 3,5 t)
Non previsto
Duplicato carta di circolazione


Portata Complessiva
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Distribuzione sugli assi
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Rimorchiabile
Tecnico
Duplicato oppure Etichetta MC951 (M1, N1),


Eliminazione massa rimorchiabile
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Dimensioni
Lunghezza
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Larghezza
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Altezza
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Sbalzo posteriore
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Fascia di ingombro
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Numero assi
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Paracolpi laterali e posteriori
Non previsto


Colore esterno
Non previsto


Dispositivi per sigilli doganali
Non previsto



Sistemi di fissaggio del carico
Non previsto



Sistemi per il fissaggio del telone
Non previsto



Abitacolo (caratteristiche interne)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione

Numero di posti e sedili
Numero massimo di posti
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Rimozione temporanea di uno o più sedili (eccetto anteriori)
Non previsto


Disposizione interna dei sedili
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Installazione sedili per disabili deambulanti e/o ancoraggi per carrozzella
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Sostituzione tipo sedili
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Modifica sedili (appoggiatesta, schienale, ecc.)
Non ammesso


Motore e Sostituzione motore con altro di tipo diverso
Tecnico
Duplicato carta di circolazione

Trasmissione
Variazione rapporto di trasmissione
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Modifica dispositivi del motore (filtro aspirazione, centraline elettroniche ecc.)
Non ammesso

Modifica cambio di velocità (da automatico a manuale e viceversa, incremento o diminuzione numero rapporti)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione

Identificazione
Punzonatura d'ufficio numero di telaio
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Duplicato targhetta VIN
Non previsto


Struttura portante
Modifica caratteristiche
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Modifica interassi
Tecnico
Duplicato carta di circolazione

Carrozzeria
Dimensioni
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Tipo
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Installazione fissa divisori(es. per animali)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Modifica porte e cerniere, cofano, pedane, serrature
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Eliminazione sponde del cassone
Tecnico
Duplicato carta di circolazione



Destinazione
Cambio (es. da autovettura ad autocarro)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione

Uso
Uso (da terzi a privato)
Amministrativo
Etichetta MC951 (M1, N1), (eccetto Duplicato autobus)


Uso (da privato a terzi)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione

Attrezzature
Gru e sponde montacarichi
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Lama sgombraneve(uso saltuario)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Avvolgitubo (cisterne)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Gancio di traino
Tecnico
Etichetta MC951 (M1, N1), Duplicato

Accessori
Serbatoio carburante(sostituzi one e/o aggiunta)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Paraurti (sostituzione e/o aggiunta parti), spoiler anteriori
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Tetto apribile
Non previsto


Struttura amovibile posteriore per biciclette, sci (autovetture, autocaravan)
Non previsto


Bagagliere, portasci (autobus)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Porta pacchi, porta sci (autovettura)
Non previsto



Tenda parasole laterale a più di2 m dal suolo (autocaravan)
Non previsto


Spoiler posteriori, anteriori e laterali (dimensioni ridotte, assimilabili a modanature, non sporgenti dalla sagoma del veicolo)
Non previsto



Spoiler posteriori, anteriori e laterali sporgenti dalla sagoma del veicolo
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Carrello appendice
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Dispositivi per trasporto disabili(sollevatore carrozzella, ancoraggi carrozzella, sedili per disabili deambulanti, ecc.)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Blocchi d'angolo per containers o casse mobili installati su carrozzeria cassone o pianale
Tecnico(facoltativo)
Duplicato carta di circolazione


Sovrasponde, centinature, tendonature, portelloni posteriori, cavalletti, selle e simili, ecc.
Non previsto


Specchi retrovisori
Sostituzione tipo
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Aggiunta (es. laterale destro autovetture quando non obbligatorio)
Non previsto


Dispositivi illuminazione visiva
Modifica caratteristiche dei dispositivi (posizione e segnalazione, colore, tipo, numero)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Installazione fendinebbia
Non previsto



Installazione retronebbia(quando non obbligatorio)
Non previsto


Installazione terza luce STOP
Non previsto


Installazione dispositivo non previsto da norme (es. luci blu, al neon, a led scorrevoli, ecc.)
Non ammesso


Eliminazione spie cruscotto
Non previsto


Installazione accessori luminosi, scritte luminose e/o scorrevoli
Non ammesso


Protezione posteriore e laterale
Modifica caratteristiche e/o posizione dei dispositivi
Tecnico
Duplicato carta di circolazione

Visibilità
Pellicole autoadesive omologate per vetri anteriori e laterali
Non ammesso



Pellicole autodesive omologate per vetri laterali posteriori e lunotto
Non previsto


Sostituzione vetri con altri non omologati
Non ammesso


Rumorosità
Sostituzione silenziatore con altro omologato e previsto per il tipo di veicolo
Non previsto



Modifica posizione scarico
Tecnico
Duplicato carta di circolazione

Impianto a GPL e CNG
Installazione
Tecnico
Etichetta MC951


Sostituzione serbatoio GPL
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Sostituzione bombole metano con altre di tipo diverso(capacità, massa, forma)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Sostituzione bombole metano scadute con altre uguali
Non previsto


Modifica caratteristiche impianto(tipo riduttore, tipo contenitore parziale, ubicazione serbatoi, ecc.)
Tecnico
Duplicato/etichetta


Eliminazione impianto
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Pneumatici
Sostituzione con altri stesse caratteristiche ma di marca diversa da quella indicata sulla carta di circolazione
Non previsto


Sostituzione con altri stesse dimensioni e indici di carico e/o velocità superiori
Non previsto



Sostituzione con altri di tipo M+S
Non previsto



Sostituzione con altri di tipo diverso per dimensioni
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Sostituzione con altri con marcature secondo le nuove norme
Non previsto


Comandi di guida
Installazione o sostituzione comandi per disabili (acceleratore al volante, freno a lungo braccio, modifiche pedaliera, comandi luci, ecc.)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Eliminazione comandi per disabili
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Cinture di sicurezza
Installazione in corrispondenza di appositi ancoraggi
Non previsto


Sterzo
Sostituzione volante con altro di tipo diverso (diametro, impugnatura, ecc.)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Installazione servosterzo
Tecnico
Duplicato carta di circolazione


Eliminazione servosterzo
Tecnico
Duplicato carta di circolazione

Sospensioni
Sostituzione tipo ammortizzatori
Non ammesso


Sostituzione tipo elementi elastici
Non ammesso


Modifica assetto (altezza da terra)
Non ammesso


Targa
Modifica alloggiamento targa (tipo, posizione)
Tecnico
Duplicato carta di circolazione

Revisione
Esito
Tecnico
Etichetta MC956/ Timbro UMC


Trasferimento di residenza
Amministrativo
Etichetta MC952 (tramite UCO per persone fisiche)


Trasferimento di proprietà
Amministrativo
Duplicato/Etichetta MC952
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Re:Fantomatico art.78 del codice della strada 07/05/2012 22:34 #180858

Inoltre:
Contravvenendo all'articolo 78 comma 1 sulla modifica dei dispositivi d'equipaggiamento(come gli xeno) viene contestato l'articolo 153 comma 9 che recita:
9. É vietato l'uso di dispositivi o di altre fonti luminose diversi da quelli indicati nell'art. 151.
L'articolo 151 a sua volta recita:
Art. 151.

Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei veicoli a motore e dei rimorchi

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

a. proiettore di profondità: il dispositivo che serve ad illuminare in profondità la strada antistante il veicolo;
b. proiettore anabbagliante: il dispositivo che serve ad illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare;
c. proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che serve a migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta di neve, pioggia o nubi di polvere;
d. proiettore di retromarcia: il dispositivo che serve ad illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia;
e. indicatore luminoso di direzione a luci intermittenti: il dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada che il conducente intende cambiare direzione verso destra o verso sinistra;
f. segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo di tutti gli indicatori luminosi di direzione;
g. dispositivo d'illuminazione della targa posteriore: il dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore;
h. luci di posizione anteriore, posteriore e laterale: i dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza e la larghezza del veicolo viste dalla parte anteriore, posteriore e laterale;
i. luce posteriore per nebbia: il dispositivo singolo o doppio che serve a rendere più visibile il veicolo dalla parte posteriore in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di forte nevicata in atto;
l. luce di sosta: il dispositivo che serve a segnalare la presenza di un veicolo in sosta in un centro abitato. In tal caso sostituisce le luci di posizione;
m. luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del suo ingombro;
n. luce di arresto: il dispositivo che serve ad indicare agli altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio;
o. catadiottro: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare la presenza del veicolo;
p. pannello retroriflettente e fluorescente: il dispositivo a luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-bis. strisce retroriflettenti: il dispositivo a luce riflessa destinato a segnalare particolari categorie di veicoli;
p-ter. luci di marcia diurna: il dispositivo rivolto verso l'avanti destinato a rendere più facilmente visibile un veicolo durante la circolazione diurna;
p-quater. luci d'angolo: le luci usate per fornire illuminazione supplementare a quella parte della strada situata in prossimità dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso è in procinto di curvare;
p-quinquies. proiettore di svolta: una funzione di illuminazione destinata a fornire una migliore illuminazione in curva, che può essere espletata per mezzo di dispositivi aggiuntivi o mediante modificazione della distribuzione luminosa del proiettore anabbagliante;
p-sexies. segnalazione visiva a luce lampeggiante blu: il dispositivo supplementare installato sui motoveicoli e sugli autoveicoli di cui all'articolo 177;
p-septies. segnalazione visiva a luce lampeggiante gialla o arancione: il dispositivo supplementare installato sui veicoli eccezionali o per trasporti in condizioni di eccezionalità, sui mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso, sui veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani, per la pulizia della strada e la manutenzione della strada, sulle macchine agricole ovvero operatrici, sui veicoli impiegati in servizio di scorta tecnica.

Dato che può essere contestato il 153/9 la multa è, secondo il comma 11:
11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione luminosa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

Quindi attenzione il ritiro della carta di circolazione può sempre essere messo in atto con visita alla motorizzazione civile ma 159€ non sono 389€/1596€

Edit: chiedo scusa qui ho fatto un errore in quanto alla violazione dell'articolo 72 che prevede una sanzione da 80€ a 318€ è possibile anche aggiungere la violazione dell'art.153 comma 9 e non la contestazione del solo 153c9
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Re:Fantomatico art.78 del codice della strada 08/05/2012 00:08 #180877

Le 4 procedure di omologazione/certificazione:

Omologazione speciale di componenti prodotti in serie
Questa procedura serve fondamentalmente a certificare che il componente installato sia costruito in maniera consona alle leggi in materia, quindi riguarda il costruttore del componente e non ha costi per l'appassionato. Questa procedura riguarda modifiche di elementi non pericolosi come ad esempio pedaliere, pomelli, volanti, sedili, etc. Questo certificato di omologazione si ottiene al momento stesso dell'acquisto del componente e viene rilasciato dal venditore. Bisognera' poi circolare con il certificato di omologazione sempre a bordo.
Omologazione/Certificazione di componenti prodotti in serie
Questa procedura riguarda componenti potenzialmente pericolosi, per lo piu' della carrozzeria, come ad esempio alettoni e minigonne. Per questi 'pezzi' sono previste due differenti verifiche. La prima, a carico del costruttore del componente, e' la stessa del punto precedente. La seconda, la certificazione, e' invece a carico dell'appassionato che dovra' far installare 'a regola d'arte' il componente da un'officina di autoriparazioni, la quale deve registrarsi nel Certificato di conformita' al tipo omologato. In seguito bisognera' effettuare una visita e prova in Motorizzazione. Questa procedura prevede l'aggiornamento dei dati del veicolo sul libretto dell'auto, anche questa con costi a carico del proprietario dell'auto.
Certificazione di componenti omologati in Europa
Questa procedura riguarda tutti i componenti omologati in un altro stato Europeo, per i quali va certificata la modifica. Si acquista il componente con la relativa omologazione del paese di provenienza e si effettuano la visita e la prova in motorizzazione per l'aggiornamento del libretto, come nel punto precedente. In questo caso sara' il governo a disciplinare la questione riguardo chi ha effettuato l'installazione del componente, se questa e' stata effettuata all'estero.
Tuning: certificazione ad unico esemplare
Questa procedura riguarda non solo le componenti ma tutte le parti dell'auto che non possiedono certificato di omologazione perche' create dall'appassionato stesso o da un officina. In questo caso il primo passo e' rivolgersi ad un centro tecnico accreditato dal Ministero che verifichera' la sicurezza del veicolo e la sua corrispondenza alle leggi tecniche in materia. Il costo di questa verifica e' a carico dell'appassionato. Dopo di che, come nei casi precedenti, sara' la motorizzazione ad effettuare un' ulteriore visita e prova dell'auto per l'aggiornamento del libretto.
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Re:Fantomatico art.78 del codice della strada 08/05/2012 01:18 #180907

Cercando ulteriormente ho trovato questo sito
www.codicedellastrada.net/
servizio offerto dal portale www.poliziamunicipale.it/aree/home.aspx
che vi invito a consultare se necessario in quanto è un vero prontuario delle infrazioni del codice della strada
In relazione all'art. 78 comma 3:
Violazione
In qualità di conducente, circolava alla guida del veicolo:
- modificato nelle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nalle carta di circolazione in quanto ... (indicare)
- con telaio sostituito in tutto o in parte ... (indicare);
- senza aver sostenuto con esito favorevole la prescritta (quindi precedentemente già imposta) visita e prova.
La Carta di Circolazione viene rititrata e sarà inviata al D.T.T. ai fini dell'aggiornamento.
Limiti edittali: da 398,00 a 1.596,00
Sanzioni accessorie: ritiro carta di circolazione
Punti: 0
Atti da redigere: Verbale di violazione, Ritiro Carta di Circolazione, Permesso provvisorio di circolazione

In relazione all'art. 72 commi da 1 a 13:
Veicolo i cui dispositivi di equipaggiamento non conformi alle prescrizioni (non omologati)
Violazione: Circolava con veicolo a motore (ovvero trainava un rimorchio) con il seguente dispositivo (ovvero equipaggiamento) non omologato ... (indicare)
Limiti edittali: da 80,00 a 318,00
Sanzioni accessorie: nessuna
Punti: 0
Atti da redigere: Verbale di violazione

In relazione all'art. 153 commi 9 e 11:
Divieto di dispositivi diversi
Violazione: In qualità di conducente del veicolo, faceva uso di dispositivo (o fonte luminosa) non compreso tra quelli prescritti e costituito da ...(indicare)
Limiti edittali: da 39,00 a 159,00
Sanzioni accessorie: nessuna
Punti: 1
Atti da redigere: Verbale di violazione
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Re:Fantomatico art.78 del codice della strada 08/05/2012 02:04 #180915

Minchia che papiro ciccius :laugh:
Perdonami la pigrizia ma il succo di tutto quale è? :)
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Re:Fantomatico art.78 del codice della strada 08/05/2012 02:10 #180917

Fabietto1990 ha scritto:
Minchia che papiro ciccius :laugh:
Perdonami la pigrizia ma il succo di tutto quale è? :)

in effetti manco io capisco la necessità di postare tutto (o quasi) il codice della strada :laugh:

a cosa vuoi arrivare? :)
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Re:Fantomatico art.78 del codice della strada 08/05/2012 02:13 #180918

Il succo è: Non facciamoci inc....are con quel cavolo di comma 3 art 78 per l'installazione di luci xeno/ultrawhite/led o quel che sia, solo che per corretta informazione mi è sembrato giusto scrivere tutto nel modo più esaustivo possibile...la legge non ammette ignoranza quindi più si sa meglio è no???chiedo scusa :blush:
Se c'è da spostare in altra sezione fate pure ;)
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Re:Fantomatico art.78 del codice della strada 08/05/2012 10:14 #180939

Più che altro,
Cosa dobbiamo dire alle FDO quando ci fermano e ci contestano in questo caso specifico gli xeno o i led?
Dobbiamo "difenderci" dicendo che possono imputarci "solo" una multa di 159€ e il ritiro del libretto con relativa sanzione che va dai 389 ai 1500€ è una cosa successiva che ci viene imputata solo dopo controllo in mctc?
In poche parole...
Ci possono fare la multa di 159 e predisporre il ritiro del libretto, solo se una volta andati in motorizzazione ci trovano ancora con i fari allo xeno e via discorrendo?
Se invece ci fanno la multa perchè fermati con lo xeno, ma una volta che ci presentiamo in mctc, con le alogene di serie, evitiamo il ritiro del libretto e la relativa sanzione pecuniaria (da 389 a 1500€)?
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Re:Fantomatico art.78 del codice della strada 08/05/2012 10:26 #180942

Io invece la trovo molto interessante questa discussione, visto e considerato che in questo paese fanno le leggi solo per far fare le multe e far sfogare il funzionario di turno. Ma a voi sembra giusto che in Italia non si possa fare nessuna modifica ma se tu la porti in germania le fai fare li e poi la riomologhi in Italia tutto ok? poi ci lamentiamo che i soldi nostri li portano all'estero, cioè non capisco perchè io devo andare a dare i soldi ai tedeschi per essere regolare in Italia.
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