Salve a tutti,oggi avendo una giornata libera ed essendo interessato dopo i vari discorsi di xeno,multe ritiri di libretti ecc ho fatto una ricerca un poco più accurata su vari siti,rileggendo anche il CdS che ho in casa.
Spero di fare cosa gradita con questo post,spero di non fomentare flame o altro, e spero di non postare qualcosa di inutile.
Andiamo a noi:
Ormai conosciuta da molti e spauracchio di tanti è l'applicazione da parte delle FdO del famoso articolo 78 comma 3 del codice della strada,per quanto riguarda le modifiche alle caratteristiche costruttive e ai dispositivi d’equipaggiamento e persino a componenti che sicuramente “caratteristiche costruttive”, ai fini della norma, non sono, che prevede da 389€ a 1.596€ di multa più ritiro libretto e visita in Motorizzazione. Le vicende più frequenti riguardano, per le moto, il terminale di scarico, gli specchietti retrovisori, gli indicatori di direzione, il portatarga e, per le auto, le famigerate lampadine xeno o blu nei fari, le lucette blu sul cofano, le varie appendici aerodinamiche, i sedili di tipo sportivo, le ruote maggiorate, la carreggiata allargata con distanziali, i vetri oscurati e tamarrerie varie.
Nel dettaglio l'articolo 78 cita:
1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a visita e prova presso i competenti uffici della Direzione generale della M.C.T.C. quando siano apportate una o più modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai dispositivi d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure sia stato sostituito o modificato il telaio. Entro sessanta giorni dall'approvazione delle modifiche, gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C. ne danno comunicazione ai competenti uffici del P.R.A. solo ai fini dei conseguenti adeguamenti fiscali.
2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive e funzionali, nonché i dispositivi di equipaggiamento che possono essere modificati solo previa presentazione della documentazione prescritta dal regolamento medesimo. Sono stabilite, altresì, le modalità per gli accertamenti e l'aggiornamento della carta di circolazione.
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova, ovvero circola con un veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
L’art. 78, al comma 1, prescrive l’obbligo di visita e prova per:
a) modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali indicate nell’art. 71;
b) modifiche ai dispositivi d’equipaggiamento indicati nell’ art. 72;
c) sostituzione o modifica del telaio.
Il comma 1 ha carattere esclusivamente precettivo e non prevede sanzioni, che vanno desunte da altre norme, dal 3° comma in primis.
Il comma 3 prevede la sanzione pecuniaria di 389 € in 3 distinte ipotesi:
1) veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate
- nel certificato di omologazione
- o di approvazione
- e nella carta di circolazione;
2) telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova;
3) telaio sostituito in tutto o in parte e che non risulti abbia sostenuto con esito favorevole le prescritte visita e prova. Fine del discorso.
Invece molti ritengono opportuno andare oltre, secondo il seguente “ragionamento”:
“Visto che il comma 1 prescrive la visita e prova in caso di “modifiche alle caratteristiche costruttive o funzionali di cui all’art. 71 e/o ai dispositivi d’equipaggiamento indicati nell’art. 72”, la sanzione si applica anche a chi circola con dispositivi modificati o non originali”
Ed ecco il perchè ad esempio dell'applicazione del 78/3 per luci xeno ecc.
Altri si spingono ancora più in là: “Gli artt. 227 e 228 del Regolamento di Esecuzione, rispettivamente correlati agli artt. 71 e 72 del Codice, chiariscono che “Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli, soggette ad accertamento, sono quelle indicate nell’appendice V al presente titolo”, ergo il 78/3 si applica in tutti i casi di modifica o sostituzione di una qualunque di queste componenti.”
Tale Appendice riporta un lunghissimo elenco di tali caratteristiche, riguardanti ad esempio massa, dimensioni e sbalzi, tipo di carrozzeria, numero cilindri, cilindrata, ciclo di funzionamento, potenza e coppia massima e relativi numeri di giri, alimentazione, combustibile, consumo, accelerazione in piano, massa rimorchiabile, impianto elettrico, sistema frenante, specchi retrovisori, riscaldamento, tergilavacristallo parabrezza, cerchi e ruote, pneumatici e sospensioni, portabagagli, autoradio, antenna radio o radiotelefonica… centinaia di voci. Che, evidentemente, non possono rientrare tutte fra quelle la cui modifica importa violazione dell’art. 78: che senso ha sanzionare uno perché ha sostituito l’autoradio originale con un’altra più sofisticata?
La verità è che l’Appendice V elenca le caratteristiche costruttive che vanno esaminate per l’omologazione di un prototipo: il DTT della provincia in cui una Casa presenta un nuovo modello deve valutare se quelle caratteristiche rispondano ai requisiti di legge. Alcun di esse sono necessarie (dimensioni, pesi, potenza ,alimentazione, numero marce ecc.), altre no (sedili bambini, autoradio, portasci ecc.) ma, se ci sono, devono corrispondere a modelli già omologati.
Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza.
Anzitutto, l’art. 78/3 non dice affatto: “in tutti i casi indicati dal comma 1”. Prevede invece quelle 3 distinte ipotesi che ho su evidenziato, descrive analiticamente tre fattispecie alle quali ricollega la sanzione e non opera nessun rinvio ad altre norme, né tantomeno ad appendici di sorta. Il dubbio sorge dal richiamo ai documenti “certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione…”
Ora, soffermiamoci un attimo sul periodo: “… al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione O di approvazione E nella carta di circolazione…”
Il legislatore non mette mai le congiunzioni a caso: quella E significa che sono sanzionate col 3° comma del 78 solo le modifiche alle caratteristiche costruttive e ai dispositivi d’equipaggiamento non conformi a quelle indicate (alternativamente) nel certificato di omologazione O in quello di approvazione E (cumulativamente) anche nella carta di circolazione.
E’ il caso, ad esempio, dell’elaborazione fisica del propulsore o della sostituzione/rimappatura della centralina, che regalano al motore una manciata di cavalli e variano il numero di giri e il regime di coppia massima; di pneumatici di misura diversa da quella ammessa, che è riportata appunto sulla CdC; di un gancio di traino o di un impianto gpl, anche omologati (e quindi con regolare certificato di omologazione), ma senza aver sottoposto il veicolo a visita e prova dopo l’installazione e quindi in assenza di certificato di approvazione.
Una riprova la desumiamo dallo stesso titolo dell’art. 78: “Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione”. Infatti l’art. 78, 4° c. prevede la sanzione accessoria del ritiro della carta di circolazione per il suo aggiornamento. La cosa ha evidentemente un senso solo per quelle modifiche che riguardino caratteristiche costruttive riportate sulla cdc, sulla quale dovrà essere apposta annotazione di approvazione. Non ha senso invece per quelle che non possono figurare in essa: che aggiornamento si dovrebbe registrare per un componente da essa non previsto né menzionato?
Per le modifiche ai dispositivi di cui agli art. 71 e 72 sono previste specifiche sanzioni e, in ossequio al principio di specialità, si devono applicare quelle. Che, altrimenti, adottando il principio del 78 pigliatutto non troverebbero mai applicazione.
Ad esempio, per quanto riguarda i sistemi di frenatura, menzionati dall’art. 71, può capitare di imbattersi in dischi freni e/o pinze e tubi sostituiti, per assicurare all’impianto del veicolo maggior efficienza frenante. A parte l’ovvia ma inutile considerazione che ciò aumenta anziché diminuire la sicurezza complessiva del mezzo, occorre anzitutto che tali sistemi siano omologati (possesso del certificato di omologazione, in genere allegato alla confezione di vendita) e che il veicolo, sottoposto a visita e prova, sia accompagnato da certificato di approvazione del sistema installato. Ove uno dei certificati, o entrambi, manchino, scatterà la sanzione prevista dal 71, ma non anche quella del 78, per il semplice motivo che tale caratteristica costruttiva non compare nella CdC.
In merito alle modifiche ai dispositivi di illuminazione di cui all’art. 72 (lett. a) o all’impianto di scarico (lett. b) vale lo stesso discorso: il dispositivo dev’essere omologato e, dopo l’installazione, il veicolo va sottoposto a visita e prova per il rilascio del certificato di approvazione, ai sensi del 78/1. In caso contrario, si applica la sanzione prevista dallo stesso art. 72, che potrà concorrere con altre ipotesi, ad es. art. 155, nel caso in cui lo scarico, oltre che modificato/sostituito, fosse più rumoroso dell’originale o 153 c.9 nel caso di luci supplementari, neon ecc.
Tutto questo lungherrimo discorso per confermare a tutti che in caso di sostituzione dei "dispositivi di equipaggiamento" col caxxo che possono infilare il 78/3 in quanto si andrebbe a violare al massimo il 78 comma 1,che si rifà all'art 72.
Con questo non sto dicendo...tranquilli montate gli xeno, perchè comunque ci vuole sempre l'omologazione da parte della motorizzazione,però almeno se vi dovessero fermare e rompere le palle sapete come poter rispondere e contestare in quanto non si va a modificare nulla di quello indicato proprio al comma 3 del 78, al massimo si sostituisce un "dispositivo di equipaggiamento"
Tra l'altro cosa interessante è il comma 11 dell'art 72
11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
Spero di aver fatto cosa gradita e se ho postato qualcosa di troppo mi scuso con gli Admin